Statuto
Lo Statuto della Fondazione Mimmo Castorina onlus
Articolo 1 – Costituzione
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Mimmo Castorina” O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalla normativa vigente. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed il suo fine è esclusivamente il perseguimento della solidarietà sociale.
Articolo 2 – Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Articolo 3 – Scopi
La Fondazione esplica il proprio ambito di operatività esclusivamente a favore delle persone portatrici di disabilità gravi, intellettive e neuromotorie, e delle loro famiglie, individuando tre linee principali, la cui attuazione dovrà sempre perseguita secondo un criterio di equilibrio:
- la residenzialità funzionale ai bisogni del disabile e della sua famiglia, sia a carattere temporaneo che definitivo, e l’ospitalità degli operatori professionali e scientifici che si dedicano al tema;
- il perseguimento dell’eccellenza nella conoscenza sul tema della disabilità grave e la sua divulgazione, nazionale ed internazionale, attraverso il riconoscimento delle peculiarità di tale condizione;
- lo studio e la ricerca, anche di nuove tecnologie, per l’acquisizione e il miglioramento della disciplina scientifica in argomento, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone portatrici di disabilità gravi.
Nel perseguimento delle linee indicate, la Fondazione individua i seguenti obiettivi principali:
- favorire le iniziative di accoglienza medica e di assistenza alle persone portatrici di disabilità grave intellettiva e neuromotoria;
- promuovere la ricerca clinica e scientifica nell’ambito delle malattie intellettive e neuromotorie congenite ed in quelle acquisite;
- contribuire a diffondere le tecnologie in grado di migliorare la qualità di vita della persona portatrice di disabilità gravi;
- amplificare il ruolo centrale delle famiglie e il valore dell’azione del volontariato sociale in tutti i percorsi integrati;
- favorire l’integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell’ottica di una completa tutela della salute delle persone affette da grave disabilità;
- promuovere l’inserimento del tema del “dopo di noi” in modo concreto, adoperandosi per la costituzione di una rete di servizi gestionali e residenziali di accoglienza.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.
Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi, di parte delle attività e per la regolazione dei servizi prestati dalla Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione rivolti agli operatori interni della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- promuovere la comunicazione di queste attività attraverso l’organizzazione di convegni scientifici ed il coinvolgimento dei mezzi di stampa e di quelli intermediali;
- svolgere attività di ricerca clinica e scientifica e di studio nell’ ambito delle malattie neuromotorie oggetto delle finalità istituzionali della Fondazione;
- promuovere l’inserimento e lo sviluppo del tema della disabilità nei percorsi formativi sanitari, anche mediante erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che, operando direttamente nei confronti delle persone disabili, rientrino dell’ ambito dell’assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di parIticolare rilevanza sociale;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
È fatto divieto la fondazione di svolgere attività diverse da quelle previste dai precedenti artt. 3 e 4.
Articolo 5 – Vigilanza
L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile.
Articolo 6 – Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori e, successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 7 – Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio della Fondazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 8 – Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore contabile o del Collegio tecnico-contabile, sono messi a disposizione dei membri della Fondazione.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 9 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti.
Articolo 10 – Fondatori Promotori e Fondatori
Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d’Indirizzo ai sensi dell’art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso.
Possono divenire Fondatori Promotori, su decisione del Consiglio di Indirizzo, coloro che siano membri Fondatori da almeno cinque anni ai sensi del comma precedente, e che siano essi stessi disabili o che siano legati a persone disabili da vincoli di parentela ovvero in ragione del loro ufficio.
Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra.
Articolo 11 – Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d’Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o l’attività è stata prestata o i beni sono stati attribuiti in godimento.
Articolo 12 – Partecipanti esteri
Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.
Articolo 13 – Esclusione e recesso
Il Consiglio d’Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l’esclusione di Fondatori e, a maggioranza semplice, quella dei Partecipanti, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano:
- l’inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 14 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Contabile/Collegio tecnico-contabile.
La carica di membro degli organi della Fondazione avviene a titolo gratuito.
Articolo 15 – Consiglio d’Indirizzo
Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un numero variabile da tre a nove membri.
La composizione sarà la seguente:
- fino a cinque nominati dai Fondatori Promotori;
- fino a due nominati dal Collegio dei Fondatori;
- fino a due nominati dal Collegio dei Partecipanti.
I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica tre esercizi, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, e possono essere rinominati, consecutivamente per una sola volta.
Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d’indirizzo.
Il Consiglio d’Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario, sempre che non sia stato nominato in sede di costituzione della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare e revocare, per giusta causa, il Revisore contabile o i membri del Collegio tecnico – contabile;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata, compiti e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto di cui all’art.16. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione dei membri della Fondazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei punti voto di cui all’art.16.
Il Consiglio d’Indirizzo potrà ritenersi validamente stabilito ed operare con l’avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori; in questo caso e fino all’avvenuta nomina degli altri membri da parte del Collegio dei Fondatori e del Collegio dei Partecipanti, in deroga a quanto stabilito nell’articolo 16, il Consiglio d’Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri nominati dai Fondatori Promotori e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 16 – Convocazione e quorum
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d’Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri del Consiglio, in proporzione alla contribuzione complessiva al Patrimonio della Fondazione al momento della loro nomina. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal VicePresidente. In caso d’assenza anche del VicePresidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d’età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Articolo 17 – Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d’Indirizzo. Il Consiglio di Gestione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.
Esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto e due membri nominati dal Consiglio d’Indirizzo; questi ultimi restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, consecutivamente per una sola volta. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione, fatto salvo il Presidente della Fondazione.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri.
Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d’Indirizzo della propria attività.
Articolo 18 – Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con tutti i poteri inerenti e derivanti. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti, come previsto da apposita delibera del Consiglio di Indirizzo.
Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta e questa venga accetta dal Consiglio di Gestione, alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
Articolo 19 – Collegio dei Fondatori
Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori della Fondazione.
Nel caso di Fondatori persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Collegio dei Fondatori nomina i membri del Consiglio d’Indirizzo di sua competenza.
Il Collegio dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
Al Collegio dei Fondatori viene illustrato, da parte del Consiglio di Gestione, il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d’Indirizzo, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Fondatori può essere altresì convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta di un numero di Fondatori rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo delle contribuzioni fatte dai Fondatori stessi.
Il Collegio dei Fondatori è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza di un numero di Fondatori rappresentanti almeno metà del valore complessivo delle contribuzioni fatte dai Fondatori stessi e delibera con il voto favorevole di un numero di Fondatori rappresentante almeno la metà del valore dei conferimenti e la maggioranza dei presenti alla seduta. Se il quorum stabilito per la valida costituzione non è raggiunto, il Collegio dei Fondatori deve essere nuovamente convocato in un giorno diverso. In seconda convocazione, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il valore dei conferimenti rappresentato nella seduta e delibera con il voto favorevole di un numero di Fondatori rappresentante almeno la maggioranza dei presenti e del valore dei conferimenti presenti nella seduta.
Articolo 20 – Collegio dei Partecipanti
Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d’Indirizzo di sua competenza.
Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato, da parte del Consiglio di Gestione, il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d’Indirizzo, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Partecipanti può essere altresì convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta di almeno un terzo dei Partecipanti.
Il Collegio dei Partecipanti è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti e delibera a maggioranza semplice dei Partecipanti presenti. Se il quorum stabilito per la valida costituzione non è raggiunto, il Collegio dei Partecipanti deve essere nuovamente convocato in un giorno diverso. In seconda convocazione, il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti.
Articolo 21 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Indirizzo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale degli obiettivi e delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere per definire aspetti tecnico-scientifici relativi alle attività della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
Articolo 22 – Revisore Contabile/Collegio tecnico-contabile
Il controllo contabile, qualora la Fondazione ne volesse ricorrere, può essere esercitato da un revisore contabile o da un Collegio tecnico-contabile, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 2409 bis del codice civile.
Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti.
Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.
Il revisore contabile e i membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile.
Il revisore Contabile o i membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, consecutivamente per una sola volta.
Articolo 23 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, ad ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo.
Articolo 24 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Articolo 25 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.
I Fondatori
- Liliana Acqua Cernuschi
- Alberto Agnelli (Avvocato)
- Barbara Castorina (Presidente di ITC Eventi e Comunicazione)
- Massimo Corona (Medico, Membro dell’equipe di DAMA – Disabled Advanced Medical Assistance della A.O. San Paolo di Milano)
- Filippo Donato Luigi Ghelma (Medico, Responsabile di DAMA – Disabled Advanced Medical Assistance della A.O. San Paolo di Milano)
- Riccardo Ghidoni (Professore Ordinario di Biochimica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano)
- Nicola Loi (Operatore culturale, Titolare dello Studio Copernico)
- Chantal Marilena Lucchini (Imprenditrice)
- Angelo Mantovani (Medico, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia dell’Ospedale di Melzo, Coordinatore scientifico di DAMA – Disabled Advanced Medical Assistance della A.O. San Paolo di Milano)
- Luciano Pagani (Architetto)
- Donato Battista Quagliarella (Avvocato e abilitato alle magistrature superiori)
- Ida Quagliarella (Redattrice e Grafica)
- Manuel Fabio Rossi (Ragioniere consulente del Lavoro – Esperto in materia amministrativa contabie e fiscale terzo settore)
- Silvio Scarone (Psichiatra, Docente Ordinario di Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Salute mentale della A.O. San Paolo di Milano)
